Conferimento d’Azienda e Crediti Edilizi: Le Regole di Cessione


L’Agenzia delle Entrate, con la risposta ad interpello n. 281 del 4 novembre 2025 (in linea con la n. 234/2023), ha chiarito la disciplina fiscale relativa al trasferimento di crediti d’imposta da bonus edilizi (di cui all’art. 121 del DL 34/2020) in caso di conferimento di un’unica azienda (ad esempio, dalla ditta individuale a una SRL).

Natura del Conferimento e Crediti:

A differenza di operazioni straordinarie come fusione o scissione, il conferimento d’azienda non comporta una successione universale automatica dei diritti e doveri fiscali tra conferente e conferitaria, nonostante il regime di neutralità fiscale previsto dall’art. 176 del TUIR.

Il trasferimento dei crediti d’imposta derivanti dai bonus edilizi tramite conferimento è, di fatto, qualificabile come una vera e propria cessione. Questo incide sul limite dei trasferimenti stabiliti dall’art. 121 del DL 34/2020.

Impatto sul Limite delle Cessioni:

La disciplina attuale (post DL 11/2023) permette, per i crediti, un massimo di cinque cessioni: una prima cessione “Jolly” a qualsiasi soggetto e tre ulteriori cessioni a favore di soggetti vigilati (banche, intermediari finanziari, ecc.), a condizione che questi siano correntisti diversi dai consumatori o utenti.

  1. Crediti da Sconto in Fattura (Art. 121, comma 1, lett. a):
    • Se l’impresa conferente ha acquisito il credito tramite sconto sul corrispettivo (ovvero come fornitore/primo cessionario), il conferimento alla conferitaria costituisce la c.d. “cessione Jolly” (la prima cessione libera).
    • Dopo il conferimento, i crediti potranno essere ceduti soltanto a soggetti qualificati (soggetti vigilati/banche).
  2. Crediti da Cessione del Credito (Art. 121, comma 1, lett. b):
    • Se l’impresa conferente è un cessionario che ha acquisito il credito a seguito di un’opzione di cessione del credito (non come sconto in fattura), il conferimento è possibile solo a favore di soggetti qualificati.

Differenza con Fusione e Scissione:

In caso di fusione o scissione, diversamente dal conferimento, è pacifico il subentro automatico del soggetto avente causa (incorporante, beneficiario della scissione) nella titolarità dei crediti d’imposta del soggetto dante causa.


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