Conferimento beni in natura


1. Il Capitale Sociale e le Tipologie di Conferimento

Il quadro normativo distingue chiaramente le procedure in base alla soglia del capitale e al tipo di società:

  • S.r.l. (Ordinaria e Semplificata): Il capitale può essere pari o superiore a 10.000 euro, ma anche inferiore fino a un minimo di 1 euro.
  • Vincolo per Capitale < 10.000€: Se il capitale è determinato tra 1 e 9.999 euro, i conferimenti devono essere eseguiti esclusivamente in denaro e versati integralmente.
  • S.p.A.: Il capitale minimo resta fissato a 50.000 euro.
  • Oggetto del conferimento: Oltre al denaro, possono essere conferiti beni in natura, crediti e (solo nelle S.r.l.) prestazioni d’opera o servizi.

2. Conferimenti in Natura: Differenze S.p.A. vs S.r.l.

La tutela del capitale nelle S.p.A. è più rigida e segue un iter procedurale specifico:

Procedura S.p.A. (ex art. 2343 c.c.)

  • Perizia Giurata: È obbligatoria la relazione di un esperto che attesti che il valore dei beni/crediti sia almeno pari a quello attribuito ai fini del capitale e dell’eventuale sovrapprezzo.
  • Controllo Amministratori: Entro 180 giorni dall’iscrizione della società, gli amministratori devono revisionare la stima.
  • Scostamento di valore: Se il valore risulta inferiore di oltre 1/5 rispetto a quello di conferimento, si aprono tre strade:
    1. Riduzione proporzionale del capitale sociale.
    2. Versamento della differenza in denaro da parte del socio.
    3. Recesso del socio.

Procedura S.r.l.

  • Nelle S.r.l. con capitale pari o superiore a 10.000 euro, la stima giurata non segue le medesime rigidità previste per le S.p.A..

3. Conferimento di Opere e Servizi (Solo S.r.l.)

Questa fattispecie, prevista dall’art. 2464 c.c., permette al socio di apportare la propria attività lavorativa:

  • Garanzia: L’obbligo deve essere garantito da una polizza assicurativa o una fideiussione bancaria (o cauzione in denaro se l’atto costitutivo lo consente).
  • Trattamento Fiscale: Il costo del servizio reso dal socio è fiscalmente deducibile per la società.
  • Compensazione: Eventuali crediti residui verso il socio per prestazioni non ancora ultimate a fine anno possono essere compensati con i dividendi deliberati.

4. Profili Contabili

La tecnica contabile prevede la scomposizione dei crediti verso soci in base alla natura dell’apporto:

MomentoScrittura Contabile (Esempio S.r.l. Mista)
SottoscrizioneDiversi a Capitale Sociale (Crediti vs soci per denaro e per beni)
EsecuzioneDiversi (Banca, Automezzi, Macchinari) a Crediti vs soci
Opera/ServizioCrediti vs soci per prestazioni future a Capitale Sociale

Se il socio conferente opera in regime di reddito d’impresa, la rilevazione del compenso per l’opera prestata non comporterà l’applicazione della ritenuta d’acconto.


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