Comunicazione all’anagrafe delle holding

L’obbligo di comunicazione all’Anagrafe dei Rapporti Finanziari è esteso alle holding di partecipazione non finanziaria dall’art. 10, comma 10, D.Lgs. 141/2010. Tali soggetti devono effettuare due tipi di invii: uno periodico mensile sui rapporti finanziari e uno annuale integrativo sui saldi al 31 dicembre. L’adempimento riguarda tutte le forme giuridiche, incluse le società di persone e semplici, se sussistono i presupposti sostanziali. Per le holding statiche (codice ATECO 64.21.00), l’obbligo decorre dalla data di costituzione della società. Per le holding dinamiche (codice ATECO 70.10.00), la decorrenza scatta dall’approvazione del bilancio che evidenzi la prevalenza finanziaria. La prevalenza si verifica quando le immobilizzazioni finanziarie rappresentano almeno il 50% dell’attivo patrimoniale. È necessario l’accreditamento diretto al SID e la comunicazione della PEC al REI entro 30 giorni dal sorgere dell’obbligo. L’accreditamento al SID e la gestione del certificato triennale non possono essere delegati a intermediari abilitati. La comunicazione mensile, da inviare entro l’ultimo giorno del mese, riguarda le variazioni (aperture/chiusure) e le operazioni extra-conto. Entro l’ultimo giorno di febbraio va inviata la comunicazione integrativa per i saldi di cash-pooling e operazioni extra-conto. In assenza di cash-pooling o operazioni extra-conto, la comunicazione annuale integrativa non deve essere trasmessa. Sebbene un consulente possa supportare la generazione dei file, l’invio deve avvenire esclusivamente tramite la PEC della holding. L’indirizzo PEC di destinazione per i flussi informativi verso l’Agenzia delle Entrate è sid1@pcertagenziaentrate.it. Le sanzioni per omessa o errata comunicazione mensile variano da 1.500 a 15.000 euro (art. 10, comma 1-bis, D.Lgs. 471/1997). Tale sanzione è ridotta alla metà se la trasmissione corretta avviene entro 15 giorni dalla scadenza. Per errori nella comunicazione integrativa annuale, si applica l’art. 11, D.Lgs. 471/1997, con sanzioni da 250 a 2.000 euro. Annualmente, la holding riceve via PEC una “fotografia di consistenza” al 30 settembre per verificare i dati trasmessi. Questo documento consente agli operatori di correggere tempestivamente eventuali disallineamenti nelle banche dati. Il perimetro oggettivo dei rapporti da comunicare è definito analiticamente nell’Allegato n. 2 al Provvedimento n. 13352/E/2016. La normativa mira a monitorare i flussi finanziari anche all’interno dei gruppi societari non strettamente bancari.

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