La chiusura delle dichiarazioni dei redditi e IRAP richiede un’attenta valutazione sull’utilizzo dei crediti risultanti, potendo optare per il rimborso o la compensazione tramite modello F24 per saldare altre imposte, contributi o premi INAIL.
Compensazione “Libera” e Compensazione oltre Soglia
- L’utilizzo in compensazione orizzontale (F24 per diverse tipologie di imposte) è sempre “libero” per importi non superiori a 5.000 euro annui per i crediti IRPEF, IRES, IRAP e per imposte sostitutive.
- La compensazione orizzontale per importi superiori a 5.000 euro annui richiede due adempimenti:
- L’apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione da cui emerge il credito, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 241/1997.
- La preventiva presentazione della dichiarazione stessa.
Decadenza Temporale
- L’utilizzo del credito oltre la soglia (5.000 euro) può avvenire solo dopo che sono decorsi 10 giorni dalla presentazione della dichiarazione.
- Questo obbligo di preventiva presentazione e decorrenza dei 10 giorni si applica anche in caso di esonero dal visto di conformità (ad esempio, per punteggio ISA elevato o adesione al Concordato preventivo biennale).
- Esempio: Un credito IRPEF dal Modello Redditi 2025 (periodo 2024) presentato il 31.10.2025, se superiore a 5.000 euro, potrà essere utilizzato in compensazione orizzontale a partire dal 10.11.2025.
Innalzamento delle Soglie di Esonero dal Visto di Conformità (Provvedimento AdE 11.04.2025)
Il limite di 5.000 euro è innalzato in base al punteggio ISA (Indici Sintetici di Affidabilità fiscale):
- 20.000 euro: Contribuenti con punteggio ISA almeno pari a 8 (per l’anno della dichiarazione o media di 8,5 con l’anno precedente).
- 50.000 euro: Contribuenti con punteggio ISA almeno pari a 9 (per l’anno della dichiarazione o media di 9 con l’anno precedente).
- 50.000 euro: Soggetti che hanno aderito al Concordato preventivo biennale (beneficiano automaticamente del regime premiale ISA).
Compensazione Orizzontale vs. Verticale
- Le soglie di 5.000/20.000/50.000 euro si riferiscono all’ammontare utilizzato in compensazione orizzontale, indipendentemente dall’ammontare totale del credito risultante dalla dichiarazione.
- Non assume rilevanza, ai fini del calcolo del tetto, la compensazione verticale (utilizzo del credito in F24 per pagare debiti della medesima imposta)
- I limiti di utilizzo si applicano per ciascuna singola imposta emergente dalla corrispondente dichiarazione.
Crediti Contributivi
- La limitazione temporale al decimo giorno dopo la presentazione della dichiarazione dovrebbe riguardare anche i crediti contributivi per qualsiasi importo, ai sensi dell’art. 17, comma 1-bis, D.Lgs. n. 241/1997.
- Attenzione: Poiché il provvedimento attuativo non è stato ancora emanato, tale disciplina risulta di fatto sospesa.