Chiarimenti sul Concordato Preventivo Biennale (CPB)

L’Agenzia delle Entrate ha fornito nuovi chiarimenti sul

L’agenzia delle Entrate ha fornito dei chiarimenti in merito al Concordato Preventivo Biennale (CPB), concentrandosi in particolare su tre aspetti cruciali: acquisto d’azienda, il collegamento tra associazioni professionali/STP e i singoli professionisti, e i termini per la verifica delle cause di decadenza.

1. Acquisto d’azienda

L’Agenzia ha precisato che l’acquisto di un’azienda durante il biennio del concordato costituisce una causa di cessazione del CPB. Questa fattispecie è considerata al pari di altre operazioni straordinarie come fusioni, scissioni e conferimenti, poiché modifica la capacità reddituale del contribuente. È importante notare che se l’acquisto d’azienda avviene nel primo periodo d’imposta del concordato (2025), rappresenta anche una causa ostativa all’adesione.

2. Collegamento tra associazione professionale/STP e associati/soci

Il Legislatore richiede che, per aderire al CPB, sia l’associazione professionale/STP che tutti i soci/associati che dichiarano individualmente redditi di lavoro autonomo debbano aderire per i medesimi periodi d’imposta. L’Agenzia ha chiarito che questa regola non si applica se non sono stati approvati gli ISA (Indici Sintetici di Affidabilità) per l’attività esercitata dall’associazione/STP o dal professionista partecipante. Un esempio fornito è quello di una Società Tra Professionisti (STP) di commercialisti che produce reddito d’impresa: se l’ISA applicabile è stato approvato solo per l’esercizio di arti e professioni (es. ISA DK05U) e non contiene il quadro F per i dati contabili d’impresa, la STP è esclusa dagli ISA, permettendo ai soci di aderire al CPB 2025-20267.

3. Termini di verifica delle cause di decadenza

I contribuenti che aderiscono al CPB, indipendentemente dal punteggio ISA, beneficiano dei vantaggi del regime premiale, come l’esonero dal visto di conformità per la compensazione dei crediti e l’anticipazione di un anno dei termini di decadenza dell’accertamento. Tuttavia, l’Agenzia ha sottolineato che questi benefici sono validi solo se il contribuente rispetta correttamente gli obblighi dichiarativi e fornisce dati veritieri. Di conseguenza, la verifica delle cause di cessazione del CPB può avvenire anche oltre i termini di decadenza ridotti, purché non si superino i termini ordinari.

L’ adesione alla proposta del CPB 2025-2026 deve essere manifestata entro il 30 settembre 2025.

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