Affrancamento riserve in sospensione di imposta

L’art. 16 del DDL Bilancio 2026 ripropone l’affrancamento delle riserve in sospensione d’imposta, aggiornando le tempistiche del D.Lgs. n. 192/2024 e richiamando le regole del D.M. 27 giugno 2025.

Per accedere, la riserva deve esistere nel bilancio chiuso al 31/12/2024 e permanere in quello del 2025; la base imponibile è il saldo esistente al 31/12/2025, su cui si applica un’imposta sostitutiva del 10% rateizzabile in 4 quote annuali.

L’opzione si perfeziona con il Modello Redditi 2026 (Quadro RS) e ha effetti dal 1° gennaio 2026. È fondamentale notare che le riserve oggetto di delibera di distribuzione nel 2025 sono escluse dall’affrancamento, in quanto divenute debiti, anche se pagate materialmente nel 2026.

Rientrano nel perimetro i saldi attivi da rivalutazione (es. “Rivalutazione Covid” settore alberghiero ex art. 6-bis D.L. 23/2020) e le riserve utilizzate a copertura perdite, purché reintegrate entro il 31/12/2024.

Sono invece espressamente escluse le riserve da conferimenti in “doppia sospensione” (art. 4 D.Lgs. 358/1997), quelle da mancati ammortamenti (art. 60 D.L. 104/2020) e gli utili indivisibili delle cooperative.


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