La Legge di Bilancio 2026 (art. 1, commi 44 e 45, L. n. 199/2025) ripropone l’affrancamento delle riserve in sospensione mediante imposta sostitutiva del 10%. Per accedere all’opzione, la riserva deve risultare nel bilancio al 31 dicembre 2024 e persistere in quello al 31 dicembre 2025. Il calcolo dell’imposta si effettua sul saldo esistente al 31 dicembre 2025. L’effetto decorre dal 1° gennaio 2026, ma il perfezionamento avviene con l’indicazione nel Modello Redditi 2026. Il versamento va eseguito in 4 rate annuali di pari importo a partire dal saldo imposte per il periodo 2025.
Ambito di Applicazione e Calcolo
- Base imponibile: L’imposta si applica sull’importo al netto dell’eventuale sostitutiva già versata (es. rivalutazione), recependo l’orientamento della Cassazione (Sent. 9509/2023).
- Riserve ammesse: Sono affrancabili i saldi attivi di rivalutazione (es. settore alberghiero ex D.L. 23/2020).
- Esclusioni: Non sono affrancabili le riserve da conferimenti in doppia sospensione (D.Lgs. 358/1997), quelle da mancati ammortamenti COVID (D.L. 104/2020) o le riserve indivisibili di cooperative.
- Flessibilità: È possibile l’affrancamento parziale, sia per singole riserve che per quote delle stesse.
Effetti per Società e Soci
L’affrancamento elimina lo status di sospensione fiscale. Nelle società di capitali, la riserva riacquista la sua natura originaria (utili o capitale): la distribuzione di una riserva di utili genererà dividendi tassabili in capo al socio. Nelle società di persone, l’affrancamento esaurisce ogni debito tributario anche per i soci. In caso di trasformazione societaria precedente l’affrancamento, si applicano le regole della veste giuridica posseduta al momento della scelta: se la società è ora di capitali, la distribuzione produrrà dividendi per i soci.