Il testo che segue delinea i confini delle diverse metodologie di accertamento, fornendo i necessari riferimenti normativi.
L’Accertamento Tributario: Metodologie e Deroghe al Principio di Unicità
Il sistema tributario italiano, fondato sulla capacità contributiva e sulla progressività (Art. 53 Cost.), affida all’Amministrazione Finanziaria il compito di verificare la correttezza degli obblighi fiscali. Per i soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili (imprese e professionisti), l’ordinamento prevede percorsi accertativi differenziati in base alla gravità delle irregolarità riscontrate.
1. Le Metodologie di Accertamento (Art. 39, D.P.R. n. 600/1973)
L’attività di rettifica si articola in tre modelli principali, caratterizzati da un crescente grado di invasività:
- Accertamento Analitico (Contabile): Rappresenta la regola primaria. Consente di determinare il maggior reddito o le indebite deduzioni analizzando, voce per voce, la corrispondenza tra dichiarazione, bilancio e scritture contabili.
- Accertamento Analitico-Induttivo: Disciplinato dall’art. 39, lett. d), si applica quando la contabilità è esistente ma inattendibile o incompleta. In questo caso, l’Ufficio può integrare le prove documentali con presunzioni semplici, purché dotate dei requisiti di gravità, precisione e concordanza (Art. 2729 c.c.).
- Accertamento Induttivo (Extracontabile): È un metodo eccezionale applicabile solo in presenza di violazioni tassative e gravi, come l’omessa dichiarazione o la generale inattendibilità delle scritture. Qui l’Ufficio può prescindere totalmente dalle risultanze contabili, avvalendosi anche di presunzioni “super-semplici” (prive dei requisiti di gravità e precisione).
2. Deroghe al Principio di Unicità e Globalità
Sebbene l’azione accertatrice dovrebbe essere tendenzialmente unica, il legislatore prevede due importanti eccezioni procedurali:
L’Accertamento Parziale (Art. 41-bis, D.P.R. n. 600/1973)
È la principale deroga che consente all’Agenzia delle Entrate di emettere atti di recupero immediati basati su elementi certi e specifici (es. segnalazioni della Guardia di Finanza, dati dell’Anagrafe Tributaria).
- Caratteristica: Non preclude un’ulteriore e successiva azione accertatrice per lo stesso periodo d’imposta.
- Ambito: Si fonda su prove documentali immediatamente utilizzabili e prescinde da un’analisi critica della situazione complessiva del contribuente.
L’Accertamento Integrativo (Art. 43, D.P.R. n. 600/1973)
L’Ufficio ha la facoltà di modificare in aumento un accertamento già notificato, fino alla scadenza dei termini di decadenza.
- Condizione essenziale: Deve esserci la sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi.
- Requisito di novità: Gli elementi devono essere tali da non essere stati conosciuti, né conoscibili attraverso l’ordinaria attività istruttoria al momento del primo atto.
Tabella di Sintesi delle Metodologie
| Tipologia | Riferimento Normativo | Presupposto Principale | Utilizzo Presunzioni |
| Analitico | Art. 39, c. 1, lett. a-c | Incongruenze dichiarazione/bilancio | No (solo dati certi) |
| Analitico-Induttivo | Art. 39, c. 1, lett. d | Contabilità incompleta/inesatta | Presunzioni qualificate (G.P.C.) |
| Induttivo Puro | Art. 39, c. 2 | Gravi violazioni/Inattendibilità | Presunzioni non qualificate |
| Parziale | Art. 41-bis | Segnalazioni/Dati Anagrafe Trib. | Generalmente escluse (per IVA) |