L’articolo analizza la legittimità fiscale di un’operazione societaria specifica: la donazione di partecipazioni ottenute a seguito di una scissione aziendale.
Quando un socio intende donare un’azienda o un ramo d’azienda posseduto tramite una società, una delle vie percorribili è quella di effettuare prima una scissione. Con questa operazione, l’azienda da donare viene scorporata e trasferita in una società beneficiaria di nuova costituzione. Successivamente, il socio procede a donare non l’azienda direttamente, ma le partecipazioni che ha ricevuto in questa nuova società.
Il punto centrale è stabilire se questa sequenza (“scissione e successiva donazione”) possa essere considerata un’operazione elusiva ai sensi dell’art. 10-bis della L. 212/2000 (abuso del diritto).
La tesi esposta è che l’operazione non è mai elusiva. Si sostiene che l’irrilevanza fiscale, già prevista per le scissioni di aziende seguite dalla cessione a titolo oneroso delle partecipazioni, debba necessariamente estendersi anche ai casi in cui la scissione è seguita dalla donazione di tali partecipazioni.
Questa conclusione rimane valida indipendentemente dalla tipologia di scissione effettuata. Il principio si applica sia alle scissioni proporzionali “tradizionali” sia a quelle asimmetriche. Quest’ultimo caso si verifica, ad esempio, quando più soci non appartenenti allo stesso nucleo familiare decidono di scindere l’attività per far confluire gli asset in società beneficiarie a loro intestate.
Pertanto, quando l’oggetto finale della donazione è un’azienda o un ramo d’azienda, la scissione preparatoria è considerata un passaggio legittimo e non un abuso finalizzato a ottenere un vantaggio fiscale indebito.