Tassazione crediti fiscali

Con la risposta n. 6 del 16/01/2026, l’Agenzia delle Entrate ha confermato che l’acquisto di crediti da bonus edilizi (ex art. 121 DL 34/2020) sotto la pari concorre alla formazione del reddito professionale. In applicazione del nuovo principio di “onnicomprensività” dell’art. 54, c. 1 del TUIR (modificato dal DLgs. 192/2024), l’operazione genera componenti di reddito: il costo di acquisto è deducibile per cassa nell’anno di sostenimento, mentre l’intero valore nominale è imponibile nell’anno (o negli anni) di compensazione tramite F24.

Tale impostazione si riflette anche sulla base imponibile IRAP per le associazioni professionali, ex art. 8 del DLgs. 446/97. Sotto il profilo della decorrenza, la rilevanza fiscale scatta per i crediti acquistati a partire dal 2024; di converso, i crediti acquistati fino al 2023 rimangono irrilevanti fiscalmente, non generando né costi deducibili né ricavi tassabili.


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