Scissione mediante scorporo e avviamento

La scissione “mediante scorporo” (ex art. 2506.1 c.c.) è confermata come operazione fiscalmente neutrale ai fini delle imposte sui redditi, in linea con la scissione tradizionale. Ai sensi dell’art. 173, commi 1 e 2 del TUIR, l’operazione non genera realizzo di plusvalenze o minusvalenze per la scissa, e la beneficiaria subentra in continuità di valori fiscali.

Il quadro normativo è integrato dal nuovo comma 15-ter dell’art. 173 TUIR, che introduce due principi chiave:

  • Valore della partecipazione: La società scissa iscrive la partecipazione nella beneficiaria a un valore fiscale pari alla somma algebrica dei valori fiscalmente riconosciuti degli elementi patrimoniali trasferiti, anche se questi non costituiscono azienda.
  • Trasferimento dell’avviamento: Se l’oggetto dello scorporo è un’azienda, la lett. b) del comma 15-ter specifica che il valore fiscale residuo dell’avviamento (già pagato o affrancato dalla scissa) si trasferisce alla beneficiaria.

Tale valore dell’avviamento concorre anche a formare il valore fiscale della partecipazione ricevuta dalla scissa. Questa disciplina armonizza la scissione con la normativa sui conferimenti d’azienda (art. 176 TUIR), modificata dal DLgs. 192/2024. Infine, si ritiene che la continuità fiscale dell’avviamento sia applicabile, per analogia, anche alle scissioni “tradizionali” ex art. 2506 c.c.

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