Si analizza il trattamento fiscale dei compensi amministratori (artt. 50, 51, 95 TUIR), distinguendo nettamente tra amministratori co.co.co. e professionisti. Per i primi, assimilati al lavoro dipendente, vige il principio di “cassa allargata”: i compensi erogati entro il 12 gennaio concorrono al reddito dell’anno precedente e sono deducibili per la società nel medesimo esercizio, garantendo la simmetria impositiva. Per gli amministratori professionisti (con mansioni rientranti nell’oggetto della propria arte/professione), si applica il principio di cassa ordinario: rilevano i pagamenti entro il 31 dicembre, con l’eccezione delle operazioni a “cavallo d’anno” dove rileva il momento in cui sussiste l’obbligo di ritenuta.
Lato società, la deducibilità segue il principio di cassa (art. 95 c. 5 TUIR), mentre i contributi previdenziali restano deducibili per competenza. È vietato l’uso del contante per i co.co.co. (Legge 205/2017) e, ai fini IRAP, i compensi sono indeducibili per i co.co.co. ma deducibili per i professionisti. Contabilmente, il disallineamento tra competenza (bilancio) e cassa (fisco) impone la rilevazione di imposte anticipate. Infine, pur essendo potere dell’Ufficio valutare la congruità dei compensi, la giurisprudenza recente (Cass. n. 1051/2025) ribadisce che l’onere della prova di “non inerenza” grava sull’Amministrazione.