Patto di famiglia

Il patto di famiglia si conferma lo strumento cardine per il passaggio generazionale, ma uno dei suoi vantaggi risiede nella possibilità di recesso, un “asso nella manica” distintivo rispetto a trust e donazioni.

A differenza di questi ultimi, dove la revoca è residuale, il patto offre al disponente una “via d’uscita” retroattiva qualora, ad esempio, si trovasse in stato di bisogno e i beneficiari non provvedessero al suo sostentamento.

Sotto il profilo normativo, l’art. 768-septies c.c. permette lo scioglimento del vincolo tramite nuovo contratto o recesso unilaterale, purché quest’ultimo sia espressamente previsto nell’atto originario e certificato da notaio. Questa clausola va inserita strategicamente per rassicurare l’imprenditore che teme la perdita definitiva del controllo.

Dal punto di vista fiscale, l’operazione di “ritorno” dei beni è estremamente efficiente: in base all’art. 28, comma 1, del D.P.R. n. 131/1986, la risoluzione derivante da clausola espressa sconta l’imposta di registro in misura fissa. L’imposta proporzionale si applica unicamente sull’eventuale corrispettivo pattuito per la risoluzione, rendendo il recesso uno scudo patrimoniale flessibile e a basso impatto fiscale.

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