L’atto di donazione di aziende o partecipazioni societarie può beneficiare dell’esenzione dall’imposta sulle donazioni, purché siano rispettate le condizioni previste dall’art. 3, comma 4-ter del D.Lgs. 346/90.
Ambito Soggettivo (A favore di chi):
L’esenzione si applica esclusivamente alle donazioni effettuate a favore dei discendenti (figli, nipoti, ecc.) o del coniuge del donante. Questo include i trasferimenti effettuati anche tramite i patti di famiglia.
Ambito Oggettivo (Cosa si dona):
L’esenzione riguarda:
- Aziende o rami d’azienda.
- Quote di partecipazione in società di persone, indipendentemente dalla loro entità.
- Quote e azioni in società di capitali, ma solo se la partecipazione consente al donatario di acquisire il controllo (controllo di diritto ex art. 2359, comma 1, n. 1, c.c.) o di integrare un controllo già esistente.
Localizzazione della Società (Novità 2025):
Il beneficio è applicabile non solo alle società residenti in Italia, ma anche a quelle residenti in Paesi appartenenti all’Unione Europea (UE), allo Spazio Economico Europeo (SEE) o in Paesi che garantiscono un adeguato scambio di informazioni. Questa estensione, pur formalmente introdotta con decorrenza 1° gennaio 2025, recepisce quanto già riconosciuto da prassi e giurisprudenza precedenti.
Il “controllo di diritto” richiesto per le società di capitali è quello che conferisce la maggioranza dei diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria.