Prima casa a rischio sequestro penale in caso di reati tributari

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 34484/2025, ha ribadito un principio fondamentale relativo alla confiscabilità della “prima casa” (intesa come abitazione principale) in presenza di reati tributari. Il punto cruciale è la distinzione tra la disciplina dell’espropriazione forzata tributaria e quella della confisca penale.

  • L’Art. 76 del D.P.R. n. 602/1973 pone un limite all’agente della riscossione, impedendogli di pignorare l’unico immobile di proprietà del debitore, a condizione che non sia un’abitazione di lusso e che sia adibito ad abitazione principale e residenza anagrafica. Questa tutela è circoscritta all’ambito della riscossione coattiva dei debiti tributari e non si applica automaticamente ad altre procedure.
  • La confisca penale (diretta o per equivalente, e il relativo sequestro preventivo) del profitto del reato tributario, come la dichiarazione fraudolenta, ha una natura e finalità diverse. Non mira a soddisfare un credito erariale, ma ha una funzione sanzionatoria e preventiva, volta a sottrarre al reo il profitto illecito.
  • La Cassazione ha chiarito che il limite di impignorabilità previsto dall’Art. 76 D.P.R. n. 602/1973 non costituisce un ostacolo all’applicazione della confisca penale o del sequestro preventivo ad essa preordinato.
  • Il principio generale di responsabilità patrimoniale, sancito dall’Art. 2740 del Codice Civile, stabilisce che il debitore risponde delle obbligazioni con tutti i suoi beni, presenti e futuri. In assenza di una norma penale che limiti tale responsabilità per la confisca, il vincolo può estendersi a qualsiasi bene del condannato, inclusa l’abitazione principale, se questa rappresenta il profitto o il valore equivalente del reato.
  • Di conseguenza, la “prima casa” non è al riparo dal sequestro e dalla confisca penale quando l’immobile rappresenta, anche solo in parte, il profitto o il valore corrispondente al reato tributario.
  • La pronuncia ha anche confermato la legittimità del sequestro preventivo per equivalente sulla sola quota di proprietà dell’indagato in caso di beni in comunione legale con il coniuge non indagato.
  • Questo orientamento consolida una netta distinzione tra l’espropriazione tributaria, improntata al bilanciamento e alla proporzionalità con la tutela del contribuente, e la confisca penale, dove l’interesse pubblico alla rimozione del profitto illecito prevale sulle considerazioni patrimoniali del reo.

In sintesi, la sentenza sancisce che, nel perimetro dei reati tributari, la “prima casa” non gode di alcuna immunità rispetto alle misure ablative di natura penale, ponendo l’attenzione sulla natura diversa e più afflittiva di tali provvedimenti rispetto alla mera riscossione coattiva.


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