Rilevanza Fiscale dei Contributi C/Impianti per il Lavoro Autonomo

L’Agenzia delle Entrate è intervenuta per chiarire il trattamento fiscale dei contributi in conto impianti (a fondo perduto) ricevuti dai lavoratori autonomi per l’acquisto di beni strumentali.

Il chiarimento si fonda sui principi di onnicomprensività e di cassa, applicabili al reddito di lavoro autonomo, e sulla nozione di “costo di acquisto” dei beni ammortizzabili. A seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 192/2024 (cd. “Revisione IRPEF – IRES”), che ha rafforzato il principio di onnicomprensività, anche le sopravvenienze attive sono ora rilevanti se collegate a costi dedotti in esercizi precedenti.

La gestione fiscale del contributo varia a seconda del momento del suo incasso rispetto all’acquisto del bene strumentale:

  1. Contributo incassato nello stesso anno di acquisto del bene:
    • Il costo di acquisto del bene strumentale, da utilizzare per il calcolo delle quote di ammortamento, deve essere determinato al netto del contributo ricevuto. Questo perché la spesa “coperta” dal contributo non è considerata effettivamente sostenuta.
  2. Contributo incassato in un anno successivo a quello di acquisto del bene:
    • Se il professionista ha già calcolato e dedotto quote di ammortamento sul costo del bene al lordo del contributo, nell’anno di incasso deve rilevare una sopravvenienza attiva.
    • Questa sopravvenienza attiva è pari alla differenza tra le quote di ammortamento già dedotte (su costo lordo) e quelle che sarebbero state dedotte se si fosse considerato, fin dall’inizio, il costo del bene al netto del contributo. Di fatto, corrisponde alla parte di contributo relativa agli ammortamenti già dedotti.
    • A partire dall’anno di incasso, le successive quote di ammortamento dovranno essere calcolate sul costo di acquisto del bene al netto del contributo.

In sintesi, i contributi c/impianti rilevano sempre in diminuzione del costo del bene cui si riferiscono, con l’obbligo, in caso di incasso differito, di riprendere a tassazione la quota di ammortamento eccedente già dedotta.


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