La giurisprudenza costante della Cassazione, ribadita dall’ordinanza 19159/2025, conferma principi consolidati in tema di accertamenti bancari.
Quando l’Amministrazione finanziaria effettua un accertamento basato sui movimenti di conto corrente, la legge stabilisce una presunzione a sfavore del contribuente: i versamenti costituiscono ricavi non dichiarati e i prelievi costi non giustificati.
Questa è considerata una presunzione legale, non semplice, il che significa che si attiva con il semplice richiamo ai dati bancari, senza bisogno di ulteriori elementi indiziari (come gravità, precisione e concordanza).
Di fronte a tale presunzione, l’onere della prova contraria ricade interamente sul contribuente, il quale è tenuto a fornire una prova rigorosa, analitica e documentata.
Non sono sufficienti argomentazioni generiche o non documentate, come la modesta entità delle somme o le piccole dimensioni dell’impresa.
La prova deve specificare, per ogni singola operazione contestata, la natura, la causa giustificativa e l’irrilevanza fiscale.
Questo principio si applica integralmente anche ai conti cointestati, come quelli tra coniugi. La mera cointestazione non basta a escludere la riferibilità delle somme al contribuente sotto accertamento.
In caso di conto cointestato, spetta al contribuente dimostrare in modo puntuale che le somme appartengono all’altro intestatario.
Non sono sufficienti elementi come la mancata partecipazione del coniuge all’attività economica, la natura familiare del conto o la sovrapposizione tra spese personali e aziendali, se non supportati da riscontri specifici per ogni movimentazione.
I giudici di merito hanno l’obbligo di attenersi con rigore a questi criteri probatori, verificando in modo puntuale e dando conto espressamente nella motivazione della sentenza della prova fornita per ciascuna movimentazione.
Questo orientamento rafforza gli strumenti accertativi dell’Amministrazione e impone ai contribuenti una gestione molto accurata della documentazione e della tracciabilità dei movimenti finanziari, anche quelli di natura privata, non lasciando margini per una prova contraria che non sia solida e puntuale.