Le recenti disposizioni contenute nel cosiddetto “Decreto Sicurezza Lavoro” (DL n. 159/2025) hanno introdotto modifiche specifiche relative all’obbligo del domicilio digitale/PEC per gli amministratori di società.
Queste nuove norme, che di fatto “spiazzano” gli orientamenti precedenti di Unioncamere/Notariato, stabiliscono chiaramente:
- Soggetti Obbligati: L’obbligo riguarda l’Amministratore unico / delegato o, in mancanza, il Presidente del Consiglio di Amministrazione.
- PEC Distinte: Il domicilio digitale dei suddetti amministratori non può coincidere con il domicilio digitale della società.
- Termine di Comunicazione per Società Già Iscritte:
- Le società già iscritte al Registro Imprese all’1.1.2025 devono comunicare la PEC degli amministratori entro il 31.12.2025.
- In ogni caso, la comunicazione va effettuata anche all’atto del conferimento o del rinnovo dell’incarico.
- Sanzioni per Inadempimento: In caso di mancata comunicazione della PEC, è applicabile la sanzione, in misura raddoppiata, che va da € 206 a € 2.064.
Queste previsioni legislative confermano le indicazioni fornite in precedenza dal MIMIT.