- Oggetto della Questione: La recente risposta a interrogazione parlamentare n. 5-04587 del 29 ottobre 2025 ha chiarito il rapporto di alternatività tra le due detrazioni IRPEF previste per gli investimenti in start-up innovative.
- Le Detrazioni in Esame:
- Detrazione “Ordinaria”: Prevista dall’art. 29 del D.L. 179/2012, è pari al 30% della somma investita.
- Massimale Investimento: Fino a un milione di euro annui per l’investitore persona fisica.
- Massimale Start-up: L’ammontare complessivo dei conferimenti ammissibili non può superare 15 milioni di euro per ciascuna start-up.
- Detrazione “De Minimis”: Prevista dall’art. 29-bis del D.L. 179/2012, è stata inizialmente del 50% ed è incrementata al 65% dal 2025.
- Massimale Investimento: Non può eccedere 100.000 euro per ciascun periodo d’imposta.
- Condizione: Deve rispettare i limiti del regime “de minimis” (cfr. art. 38 comma 8 del D.L. 34/2020 e D.M. 28 dicembre 2020).
- Detrazione “Ordinaria”: Prevista dall’art. 29 del D.L. 179/2012, è pari al 30% della somma investita.
- Principio di Alternatività Assoluta:
- La detrazione “de minimis” (50% o 65%) è considerata alternativa, in senso assoluto, rispetto alla detrazione “ordinaria” del 30%.
- Esclusione di Cumulo: L’art. 1 comma 5 del D.M. 28 dicembre 2020 stabilisce che la detrazione in de minimis è alternativa a quella ordinaria e “non è cumulabile con detto incentivo per la medesima operazione finanziaria”. Questo principio è stato ribadito anche dalla Circolare dell’Agenzia delle Entrate 29 dicembre 2021 n. 19 (§ 5).
- Implicazioni per Investimenti Superiori a € 100.000:
- Non è ammesso il cumulo mediante l’applicazione della detrazione del 50%/65% (fino a € 100.000) e della detrazione del 30% (sulla parte eccedente).
- Scelta Rigida: Per investimenti superiori a 100.000 euro, il contribuente deve optare in modo rigido per una delle due misure:
- Opzione 1 (De Minimis): Fruire della detrazione del 50%/65% solo sulla somma investita fino al limite massimo di 100.000 euro.
- Opzione 2 (Ordinaria): Fruire della detrazione del 30% sull’intera somma complessivamente investita, fino al massimale di un milione di euro.
In sintesi, per qualsiasi investimento, anche se superiore a € 100.000, l’investitore deve scegliere in via esclusiva se applicare il regime del 30% sull’intero ammontare agevolabile, o il regime de minimis (50%/65%) limitato a € 100.000.