Detrazioni per Start-up Innovative – Alternatività “Ordinaria” e “De Minimis”

  1. Oggetto della Questione: La recente risposta a interrogazione parlamentare n. 5-04587 del 29 ottobre 2025 ha chiarito il rapporto di alternatività tra le due detrazioni IRPEF previste per gli investimenti in start-up innovative.
  2. Le Detrazioni in Esame:
    • Detrazione “Ordinaria”: Prevista dall’art. 29 del D.L. 179/2012, è pari al 30% della somma investita.
      • Massimale Investimento: Fino a un milione di euro annui per l’investitore persona fisica.
      • Massimale Start-up: L’ammontare complessivo dei conferimenti ammissibili non può superare 15 milioni di euro per ciascuna start-up.
    • Detrazione “De Minimis”: Prevista dall’art. 29-bis del D.L. 179/2012, è stata inizialmente del 50% ed è incrementata al 65% dal 2025.
      • Massimale Investimento: Non può eccedere 100.000 euro per ciascun periodo d’imposta.
      • Condizione: Deve rispettare i limiti del regime “de minimis” (cfr. art. 38 comma 8 del D.L. 34/2020 e D.M. 28 dicembre 2020).
  3. Principio di Alternatività Assoluta:
    • La detrazione “de minimis” (50% o 65%) è considerata alternativa, in senso assoluto, rispetto alla detrazione “ordinaria” del 30%.
    • Esclusione di Cumulo: L’art. 1 comma 5 del D.M. 28 dicembre 2020 stabilisce che la detrazione in de minimis è alternativa a quella ordinaria e “non è cumulabile con detto incentivo per la medesima operazione finanziaria”. Questo principio è stato ribadito anche dalla Circolare dell’Agenzia delle Entrate 29 dicembre 2021 n. 19 (§ 5).
  4. Implicazioni per Investimenti Superiori a € 100.000:
    • Non è ammesso il cumulo mediante l’applicazione della detrazione del 50%/65% (fino a € 100.000) e della detrazione del 30% (sulla parte eccedente).
    • Scelta Rigida: Per investimenti superiori a 100.000 euro, il contribuente deve optare in modo rigido per una delle due misure:
      • Opzione 1 (De Minimis): Fruire della detrazione del 50%/65% solo sulla somma investita fino al limite massimo di 100.000 euro.
      • Opzione 2 (Ordinaria): Fruire della detrazione del 30% sull’intera somma complessivamente investita, fino al massimale di un milione di euro.

In sintesi, per qualsiasi investimento, anche se superiore a € 100.000, l’investitore deve scegliere in via esclusiva se applicare il regime del 30% sull’intero ammontare agevolabile, o il regime de minimis (50%/65%) limitato a € 100.000.

Panoramica privacy

Questo sito utilizza i Cookies per fornirti la migliore esperienza di navigazione possibile. Le informazioni sui Cookie sono memorizzate nel tuo browser e ci aiutano a capire quali contenuti o sezioni del sito sono ritenute più interessanti oltre a permetterci di personalizzarli e adattarli alle preferenze di ogni visitatore.

Puoi visitare la nostra Privacy Policy cliccando qui.