Le informazioni riguardano la determinazione e il versamento della seconda o unica rata di acconto delle imposte 2025, la cui scadenza è fissata all’1.12.2025 (poiché il 30.11 cade di domenica).
Scadenza e Modalità di Versamento dell’Acconto 2025
L’acconto 2025 (seconda o unica rata) deve essere versato entro l’1.12.2025 in unica soluzione, senza possibilità di rateazione.
La suddivisione delle rate è la seguente, salvo il caso di acconto non superiore a € 103:
- Soggetti NON ISA (no Indici Sintetici di Affidabilità fiscale): Prima rata al 40%, seconda rata al 60%.
- Soggetti ISA: Prima e seconda rata sono dovute nella misura del 50% ciascuna.
Metodi di Determinazione dell’Acconto
L’acconto può essere determinato utilizzando il metodo storico o il metodo previsionale.
| Metodo | Base di Calcolo | Possibilità di Variazione | 
| Storico | Imposta risultante dal modello REDDITI 2025 (rigo “Differenza” o “IRES dovuta”) o IRAP 2025 (rigo “Totale imposta”). Va considerato l’eventuale saldo a credito (es. credito IRPEF RN46). | Nessuna variazione rispetto all’imposta 2024. | 
| Previsionale | Imposta presunta per il 2025. | È possibile versare un importo inferiore o non versare se si presume un reddito/imposta 2025 inferiore al 2024. | 
💼 Acconto IRPEF 2025 (Persone Fisiche)
L’acconto IRPEF 2025 (metodo storico) è pari al 100% dell’importo a rigo RN34 (“DIFFERENZA”) del mod. REDDITI 2025 PF.
| Rigo RN34 “Differenza” | Modalità di Versamento Acconto IRPEF 2025 | Riferimento Normativo per Acconto | 
| Non superiore a € 51,65 | Non dovuto. | DL n. 63/2002 (per soglia). | 
| Superiore a € 51,65 ma non a € 257,52 | Versamento in unica soluzione (100% di RN34) entro l’1.12.2025 | DL n. 63/2002. | 
| Superiore a € 257,52 Soggetti non ISA | Versamento in 2 rate (40% I rata, 60% II rata). | Art. 58, c. 1, DL n. 124/2019. | 
| Superiore a € 257,52 Soggetti ISA | Versamento in 2 rate (50% I rata, 50% II rata]. | Art. 58, c. 1, DL n. 124/2019 | 
Acconto IRES 2025 (Società di Capitali/Enti)
L’acconto IRES 2025 (metodo storico) è pari al 100% dell’importo a rigo RN17 (REDDITI SC) o RN28 (REDDITI ENC).
| Rigo RN17 / RN28 | Modalità di Versamento Acconto IRES 2025 | Riferimento Normativo per Acconto | 
| Non superiore a € 20,66 | Non dovuto. | DL n. 63/2002 (per soglia) | 
| Superiore a € 20,66 ma non a € 257,52 | Versamento in unica soluzione (100%) entro l’1.12.2025 (per esercizio solare) | DL n. 63/2002. | 
| Superiore a € 257,52 Soggetti non ISA | Versamento in 2 rate (40% I rata, 60% II rata) | Art. 58, c. 1, DL n. 124/2019 | 
| Superiore a € 257,52 Soggetti ISA | Versamento in 2 rate (50% I rata, 50% II rata) | Art. 58, c. 1, DL n. 124/2019 | 
Casi Particolari: Maxi Deduzione e Ricalcolo Obbligatorio
- Maxi Deduzione Nuovi Dipendenti: L’acconto 2025 va determinato senza tener conto dell’agevolazione.
- Metodo storico: Si usa l’imposta che si sarebbe determinata in assenza della maxi deduzione.
- Metodo previsionale: Non si considera la proroga della maxi deduzione.
 
- Ricalcolo Obbligatorio (Metodo Storico): L’acconto deve essere ricalcolato in specifici casi, come per la deduzione forfetaria distributori carburanti o per le liberalità con concorso al reddito.
Compilazione F24 (Seconda/Unica Rata Acconto 2025)
I codici tributo da utilizzare per il versamento della seconda o unica rata di acconto 2025 sono:
| Imposta | Codice Tributo | Imposta | Codice Tributo | 
| Acconto IRPEF | 4034 | Acconto imposta sostitutiva regime forfetario | 1791 | 
| Acconto IRES | 2002 | Acconto cedolare secca | 1841 | 
| Acconto IRAP | 3813 | Acconto IVIE | 4045 | 
| Acconto maggiorazione IRES (Soc. comodo) | 2019 | Acconto IVAFE | 4048 | 
Compensazione Crediti
- Verticale: Stessa natura, stesso Ente (es. saldo IRPEF a credito con acconto IRPEF). Non richiede F24.
- Orizzontale: Natura diversa e/o Enti diversi (es. saldo IRES a credito con acconto IRAP a debito). Richiede l’utilizzo del Mod. F24.
- Limite Visto di Conformità: Limite annuo di € 5.000 per crediti IRPEF/IRES/IRAP.
Sanzioni per Omesso/Insufficente Versamento
Il mancato o insufficiente versamento può essere sanato con il ravvedimento operoso22. Le sanzioni ridotte (D.Lgs. n. 87/2024) sono232323:
- 0,0833% giornaliero (fino a 14 giorni dalla scadenza).
- 1,25% (dal 15^al 30^ giorno dalla scadenza).
- 1,3889% (dal 31^ al 90^ giorno dalla scadenza).
- 3,125% (dal 91^ giorno ed entro il termine di presentazione della dichiarazione).
- Vanno aggiunti gli interessi di mora, fissati al 2% dall’1.1.2025.
