Il Patto di Famiglia è uno strumento contrattuale inter vivos (di tertium genus rispetto a donazioni e testamento) introdotto dagli artt. 768-bis-768-octies c.c. (Legge n. 55/2006) che si pone in deroga al divieto dei patti successori (art. 458 c.c.). La sua funzione principale è la stabilizzazione della governance aziendale e la garanzia della continuità d’impresa, consentendo all’imprenditore di anticipare il trasferimento (in tutto o in parte) dell’azienda o delle partecipazioni ai discendenti ritenuti più idonei.
Disciplina Civile e Limiti
Il Patto di Famiglia richiede la partecipazione e il consenso di tutti gli eredi legittimari. Un aspetto cruciale è l’obbligo di liquidazione della quota di riserva a favore dei legittimari non assegnatari dell’azienda/partecipazioni (art. 768-quater c.c.). Tale obbligo grava sul beneficiario (l’assegnatario) e non sul disponente, ma la sua natura è di obbligazione legale e non di atto liberale. I beni oggetto del patto sono esclusi da collazione e azione di riduzione. Le criticità includono i problemi di liquidità per l’assegnatario e l’incertezza in caso di legittimari sopravvenuti.
Aspetti Fiscali e Giurisprudenza
1. Esenzione per il Trasferimento dell’Impresa/Partecipazione:
Il trasferimento dell’azienda o delle partecipazioni beneficia dell’esenzione dall’imposta sulle donazioni e successioni ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter, D.Lgs. n. 346/1990, a condizione che il beneficiario acquisisca o integri il controllo e prosegua l’attività d’impresa per almeno 5 anni.
2. Trattamento delle Compensazioni:
Riguardo alla liquidazione della quota di riserva al legittimario non assegnatario (es. somma corrisposta da Caio a Sempronio), la Corte di Cassazione (Ordinanza n. 19561/2022) ha stabilito che essa costituisce una donazione (indiretta) effettuata dal disponente (Tizio) a favore del legittimario compensato (Sempronio). L’aliquota applicabile è il 4% con franchigia di 1 milione di euro (tra genitori e figli), e per tale fattispecie non è prevista l’esenzione dell’art. 3, comma 4-ter, D.Lgs. n. 346/199020.
3. Riduzione della Base Imponibile:
Quando il patto di famiglia non beneficia dell’esenzione, l’orientamento della Cassazione (Ordinanza n. 19561/2022 21) è che il patto si configuri come una donazione con onere imposto dalla legge, assimilabile alla donazione modale (art. 793 c.c. 22). Di conseguenza, il valore della partecipazione trasferita può essere ridotto dell’importo della compensazione dovuta ai legittimari, in applicazione dell’art. 8, comma 3, D.Lgs. n. 346/199023.
Questo strumento offre quindi vantaggi per la stabilità della governance e la pianificazione fiscale efficiente.