La distinzione tra l’utilizzo di crediti d’imposta inesistenti e non spettanti è stata oggetto di riforma legislativa (D.Lgs. n. 87/2024, Riforma del sistema sanzionatorio) e chiarita dal MEF con l’Atto di indirizzo 1.7.2025, al fine di uniformare e rendere certe le nozioni applicabili sia in ambito penale che amministrativo-tributario, ponendo fine al precedente dibattito giurisprudenziale.
- Crediti Inesistenti (Art. 1, comma 1, lett. g-quater, D.Lgs. n. 74/2000): Si distinguono in due tipologie:
- Crediti per i quali mancano, in tutto o in parte, i requisiti oggettivi o soggettivi specificamente indicati dalla disciplina normativa di riferimento. La nuova definizione sopprime il riferimento alla non riscontrabilità con i controlli automatici e formali, ampliando l’ambito di applicazione e circoscrivendo la fattispecie ai crediti privi dei presupposti costitutivi.
- Crediti i cui requisiti oggettivi e soggettivi sono oggetto di rappresentazioni fraudolente (documenti falsi, simulazioni, artifici).
- Crediti Non Spettanti (Art. 1, comma 1, lett. g-quinquies, D.Lgs. n. 74/2000): Includono tre fattispecie, accomunate dal fatto che l’attività agevolata è stata effettivamente svolta (e quindi il credito non è inesistente):
- Crediti fruiti in violazione delle modalità di utilizzo (es. tempistica di ripartizione, utilizzo oltre i limiti annui di compensazione, violazione del divieto di compensazione di specifici debiti) o in misura eccedente a quella stabilita.
- Crediti che, pur in presenza dei requisiti soggettivi e oggettivi, sono fondati su fatti non rientranti nella disciplina attributiva per difetto di ulteriori elementi o particolari qualità (spesso legate a fonti tecniche di dettaglio non richiamate specificamente). Rientrano qui i c.d. “crediti d’imposta sovvenzionali.
- Crediti utilizzati in difetto di adempimenti amministrativi espressamente previsti a pena di decadenza.
Trattamento Sanzionatorio e Termini di Decadenza (Violazioni dall’1.9.2024)
Tipologia Credito | Sanzione Amministrativa (Art. 13 D.Lgs. 471/97) | Sanzione Penale (Art. 10-quater D.Lgs. 74/2000) | Termine Accertamento (Art. 38-bis DPR 600/73) | ||
Inesistente | 70% (fino al 140% in caso di frode) | Reclusione da 1 anno e 6 mesi a 6 anni (se > € 50.000) | 31.12 dell’ottavo anno successivo a quello di utilizzo | ||
Non Spettante | 25% (o € 250 se violazione rimossa) | Reclusione da 6 mesi a 2 anni (se > € 50.000) | 31.12 del quinto anno successivo a quello di utilizzo |
Le nuove definizioni hanno applicazione retroattiva in ambito penale (per natura interpretativa), mentre in ambito amministrativo-tributario si è discusso sulla valenza solo prospettica, anche se è difficile sostenere uno sdoppiamento data l’irradiazione della norma penale sul piano tributario.
L’Ufficio recupera i crediti con un apposito atto di recupero motivato. È possibile la definizione agevolata con il pagamento di 1/3 della sanzione entro il termine per la proposizione del ricorso.