La Finanziaria 2025 (Art. 1, comma 30, Legge n. 207/2024) ha stabilizzato la possibilità di rivalutare il costo di acquisto di terreni (edificabili e agricoli) e partecipazioni (qualificate e non, anche negoziate), detenuti all’1.1 di ciascun anno fuori dal regime d’impresa.
- Ambito Soggettivo: L’opportunità è rivolta a persone fisiche, società semplici, associazioni professionali ed enti non commerciali.
- Imposta Sostitutiva: L’aliquota dell’imposta sostitutiva dovuta è fissata al 18% per entrambe le tipologie di beni (terreni e partecipazioni), superando il 16% previsto per la rivalutazione all’1.1.2024.
- Scadenze: Per la rivalutazione all’1.1.2025, la redazione/asseverazione della perizia di stima (dove richiesta) e il versamento dell’imposta sostitutiva devono essere effettuati entro l’1.12.2025 (poiché il 30.11 cade di domenica).
- Modalità di Versamento: Il pagamento può essere effettuato in unica soluzione entro l’1.12.2025 o in 3 rate annuali di pari importo, a partire dall’1.12.2025, con l’applicazione di interessi del 3% sulle rate successive alla prima.
- Perfezionamento: La rivalutazione si considera perfezionata con il versamento dell’intera imposta sostitutiva o della prima rata. Se il versamento è effettuato oltre il termine (1.12.2025), il valore rideterminato non può essere utilizzato.
- Perizie:
- Partecipazioni Negoziate: Non è richiesta la perizia giurata di stima, essendo sufficiente il prospetto con la media aritmetica dei prezzi di Dicembre dell’anno precedente (Art. 9, comma 4, lett. a), TUIR).
- Terreni e Partecipazioni Non Negoziate: È necessaria la perizia asseverata, con i professionisti abilitati elencati dalla norma.
- Efficacia: Il nuovo valore rideterminato è rilevante per il calcolo delle plusvalenze in caso di successiva cessione (Art. 67, comma 1, lett. a), b), c) e c-bis), TUIR).
- Irrevocabilità: La scelta della rivalutazione è considerata irrevocabile e non è possibile chiederne il rimborso (ad esempio, per mancata successiva cessione del bene).
- Plurivalutazione: È possibile effettuare una nuova rivalutazione, detraendo l’imposta sostitutiva già versata in precedenza, o chiedendone il rimborso (Art. 7, comma 2, lett. ee) e ff), DL n. 70/2011).
- Cessione Sotto Valore: L’orientamento della Corte di Cassazione (Sezioni Unite, sentenze n. 2321 e 2322/2020) stabilisce che l’indicazione nell’atto di cessione di un corrispettivo inferiore al valore periziato non comporta la decadenza dal beneficio né autorizza l’Agenzia a ricalcolare la plusvalenza sul valore storico (Art. 68 TUIR).