La disciplina dell’IRES premiale prevede una riduzione dell’aliquota IRES di 4 punti percentuali, applicata in via transitoria per il solo periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 (generalmente il 2025 per i soggetti “solari”). Questa agevolazione è subordinata al rispetto di condizioni iniziali (accantonamento dell’utile, investimenti rilevanti e incremento occupazionale) e, soprattutto, al mantenimento di tali condizioni nel tempo, pena la decadenza integrale (c.d. recapture rule).
Il D.M. 8 agosto 2025, Art. 7, disciplina le due principali ipotesi di decadenza e le modalità di recupero del beneficio.
1. Decadenza per Distribuzione dell’Utile Vincolato
La prima causa di decadenza è legata alla gestione dell’utile accantonato.
- Il beneficio viene perso se la quota di utile accantonata (pari almeno all’80% dell’utile 2024), al netto di quella usata per coprire perdite, viene distribuita.
- Tale distribuzione deve avvenire entro il secondo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 (ovvero entro il 31 dicembre 2026 per i soggetti solari).
- È previsto un ordine prioritario di utilizzo delle riserve: sia per la copertura perdite sia per la distribuzione, si considerano utilizzate per prime le riserve o quote diverse da quelle alimentate dall’utile 2024 accantonato e vincolato fiscalmente. L’utile accantonato e vincolato viene toccato per ultimo.
- Gli importi vincolati devono essere indicati distintamente in un apposito prospetto della dichiarazione dei redditi per monitorarne le variazioni.
2. Decadenza per Dismissione dei Beni Strumentali
La seconda causa di decadenza riguarda i beni strumentali agevolati oggetto degli investimenti rilevanti.
- Si decade se i beni vengono dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all’impresa o localizzati stabilmente all’estero.
- Ciò comporta decadenza se si verifica entro il quinto periodo d’imposta successivo a quello in cui l’investimento è stato realizzato (il c.d. “periodo di sorveglianza”). Ad esempio, per investimenti 2025, la sorveglianza termina entro il 2030.
- La decadenza è disattivata in caso di cessione onerosa, purché l’impresa provveda alla sostituzione del bene originario nello stesso periodo d’imposta.
- Il bene sostitutivo deve avere caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori.
Conseguenze della Decadenza
Il verificarsi di una delle cause comporta la perdita integrale del beneficio. Il soggetto deve versare la differenza d’imposta, ricalcolata con l’aliquota ordinaria, entro il termine previsto per il versamento a saldo dell’imposta sui redditi relativa al periodo in cui si verifica la decadenza.