Nuovo Principio Contabile OIC 30 sui Bilanci Intermedi

Il nuovo OIC 30, pubblicato l’11 giugno 2025 per sostituire la versione del 2006, aggiorna la disciplina per la redazione dei bilanci intermedi (o infrannuali) che offrono una rappresentazione patrimoniale, economica e finanziaria riferita a una data che cade nel corso dell’esercizio.

Finalità e Struttura

  • Ambito di Applicazione: Si applica ai bilanci intermedi (singoli o consolidati) redatti da società obbligate per legge o che scelgono volontariamente di pubblicarli, in situazioni fisiologiche della vita aziendale.
  • Composizione del Bilancio Intermedio: Ora include obbligatoriamente Stato Patrimoniale, Conto Economico, Rendiconto Finanziario (obbligatorio solo per imprese di maggiori dimensioni) e Nota Integrativa. In precedenza, il Rendiconto Finanziario non era menzionato.
  • Conformità: Richiede l’esplicitazione in Nota Integrativa della conformità del bilancio intermedio ai Principi contabili nazionali (OIC), se rispettate tutte le disposizioni del principio.

Principi Contabili Fondamentali

  • Principio dell’Autonomia del Periodo: Il periodo contabile intermedio (3, 6 o 9 mesi) deve essere trattato come un autonomo “esercizio”. I criteri di rilevazione, classificazione e valutazione sono gli stessi del bilancio d’esercizio.
  • Competenza Economica: Ricavi e costi sono contabilizzati in coerenza con la competenza economica riferita al solo periodo intermedio.
  • Divieto di Anticipazione/Differimento: Non è permesso anticipare o differire ricavi o costi che non sarebbero trattati in tal modo nel bilancio annuale (es. ricavi stagionali o costi non omogenei).

Casi Applicativi Specifici (Appendice A)

Il principio fornisce indicazioni chiare su specifiche voci, richiedendo l’applicazione dei criteri annuali e la riflessione della situazione esistente alla data intermedia:

  • Ammortamento Immobilizzazioni: Va calcolato solo sui cespiti pronti all’uso nel periodo, con aliquota annua proporzionata alla durata infrannuale.
  • Costi di Sviluppo: Si capitalizzano solo se sono soddisfatte tutte le condizioni previste dall’OIC 24 alla data del bilancio intermedio.
  • Fondi Rischi e Oneri: Rilevati solo se soddisfatti i requisiti dell’OIC 31 alla chiusura del periodo.
  • Rimanenze di Magazzino: Valutate con gli stessi criteri del bilancio annuale, stimando svalutazioni se necessarie, senza anticipare recuperi di valore futuri.

Principali Novità: Calcolo Imposte (Articolo 2426, comma 1, n. 8-bis c.c.)

Le novità più rilevanti riguardano il calcolo delle imposte sul reddito:

  1. Metodo dell’Aliquota Annua Effettiva Stimata: Le imposte sul risultato del periodo intermedio vanno determinate applicando all’utile semestrale (o trimestrale) l’aliquota fiscale annua effettiva stimata.
    • Questo assicura coerenza con il bilancio annuale.
    • L’aliquota effettiva incorpora pro quota le differenze permanenti e temporanee.
  2. Rilevazione: Le imposte sono rilevate complessivamente nella voce B2 “Fondo imposte, anche differite”, senza suddividere in sotto-voci la linea 20 del Conto Economico.
  3. Svalutazione Imposte Anticipate: Per ragioni di prudenza, l’eventuale svalutazione delle imposte anticipate (se viene meno il requisito della ragionevole certezza) deve essere contabilizzata per intero nel periodo intermedio in cui si verifica.

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